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Come possono agire le regioni?
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L'art. 13, comma 1, del DPR n. 290/01 prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove
conoscenze nonché l'eventuale sospensione
cautelativa delle autorizzazioni per il periodo
necessario al riesame;
-
Nel decreto dirigenziale del Ministero della Salute inerente la:
"Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di
impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale del 16
settembre 2010.
(GU n. 150 del 30-6-2011 )
si cita:
...
Considerato che nel corso della riunione del 21 giugno 2011 la
Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari non ha potuto
esaminare la suddetta Relazione, pervenuta in tempo non utile ed ha
ritenuto, pertanto, di rinviare la questione ad una prossima
riunione, anche al fine di:
a) prendere in considerazione gli studi ed i monitoraggi condotti
negli altri Paesi europei, attualmente non disponibili agli atti
della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione;
b) acquisire il parere delle Regioni piu' direttamente coinvolte
nella produzione maidicola nonche' i dati degli eventuali monitoraggi
effettuati dalle medesime;
Quindi si evince che ogni regione dovrà presentare un proprio parere
in merito durante il mese di settembre 2011, e visto che si devono
esprimere sul mais tanto vale che si esprimano sui neonicotinoidi in
generale.
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Bisogna modificare le norme tecniche regionali per esempio per la
produzione integrata come quella della Regione Piemonte 2010 dove
vengono consigliati anche i neonicotinoidi
-
Si tratta anche di far modificare il decreto che il Ministro della
Salute Fazio ha promulgato e che ammette ancora alcuni
neonicotinoidi come insetticidi.
Le regioni hanno un compito ben
preciso nella revisione costante delle autorizzazioni
(vedi questo argomento)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 ottobre 2010
Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a
clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, in attuazione
della direttiva 2010/21/UE del 12 marzo 2010 della Commissione.
(11A00203)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in
commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i
Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei, sui prodotti
alimentari e mangimi di orine vegetate e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo
complessivo dei sottosegretari di Stato.
Visti i decreti ministeriali 10 novembre 2006, 29 maggio 2007. 20
settembre 2007 e 22 aprile 2009 di iscrizione, rispettivamente, delle
sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid
nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, in
attuazione delle rispettive direttive 2006/41/CE, 2007/6/CE,
2007/52/CE, 2008/116/CE di inclusione di dette sostanze attive,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010,
che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto
riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin,
tiametoxam, fipronil e imidacloprid;
Considerato che l'Italia, come diversi altri Stati membri, ha
segnalato alla Commissione che il rilascio accidentale delle suddette
sostanze attive, nell'impiego per il trattamento delle sementi, ha
portato a perdite consistenti di colonie di api da miele e che di
conseguenza gli stessi Stati membri hanno adottato misure
precauzionali per sospendere temporaneamente l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in
questione, autorizzati per il trattamento delle sementi;
Considerato che la Commissione ha disposto, con la citata direttiva
2010/21/UE, la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
definendo ulteriori disposizioni per le sostanze attive clothianidin,
tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di
attenuazione dei rischi indispensabili ai fini della protezione degli
organismi non bersaglio, in particolare api da miele;
Ritenuto di dover recepire la direttiva 2010/21/UE, modificando
l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha
recepito la direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le disposizioni
specifiche per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil
e imidacloprid;
Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della
reale fattibilita' della messa in opera di tali disposizioni, con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle sementi e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un
elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al
minimo le perdite e il rilascio di polveri;
Considerato altresi', che il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, ha istituito il progetto APENET con riguardo
anche alla tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato
dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA), e che detto progetto risulta preposto proprio allo studio
delle problematiche legate agli incidenti dovuti all'impiego
inopportuno delle sostanze in questione con la finalita' di
individuare tecnicamente un sistema applicativo per i prodotti
contenenti dette sostanze, volto a garantire la tutela degli
organismi non bersaglio, in particolare le api da miele;
Considerato che il progetto APENET prevede, inoltre, una linea di
attivita' «Messa a punto di una rete di monitoraggio nazionale per la
valutazione dello stato di salute delle api nelle zone a maggior
rischio e nelle aree naturali protette» che ha permesso di attivare
un sistema di monitoraggio nazionale al fine di migliorare le
conoscenze su specifici patogeni dell'alveare ed aspetti residuali;
Considerato che nell'ambito di detto progetto e' stato attivato il
«Sistema delle segnalazioni di eventi di morie e spopolamenti che ha
permesso l'ufficializzazione di tale sistema in merito ai suddetti
fenomeni e all'esecuzione delle necessarie indagini di campo e di
laboratorio;
Considerato che la direttiva 2010/21/UE della Commissione prevede
l'introduzione di programmi di monitoraggio per verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele alle sostanze in questione
configurandosi, pertanto, la necessita' di strutturare al meglio la
rete di monitoraggio e il sistema di segnalazioni;
Considerato che, alla luce dei risultati ottenuti nell'ambito di
tale progetto relativamente all'anno 2010, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato l'esigenza
di sviluppare ulteriori sperimentazioni in campo su scala maggiore di
quella finora utilizzata, ed ha evidenziato che la risoluzione della
problematica debba essere ricercata in un ulteriore abbattimento
delle polveri emesse, raggiungibile con una concia adeguata delle
sementi e con l'utilizzo di macchine seminatrici opportunamente
modificate;
Considerato, inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ha affidato all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un'indagine
tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti
naturali e seminaturali ed in terreni agricoli che ricadono
all'interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il
quadro conoscitivo del progetto APENET;
Considerato, pertanto, che risulta necessario ultimare le
sperimentazioni in atto, per poter elaborare, alla luce delle
ulteriori conoscenze acquisite, le disposizioni tecniche specifiche
necessarie per la piena attuazione delle misure disposte dalla
direttiva 2010/21 /UE;
Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010 di proroga della
sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego, per la concia
di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, di cui al decreto
dirigenziale 14 settembre 2009, emanato, in via precauzionale, in
attesa dell'elaborazione delle succitate disposizioni tecniche
specifiche da adottare all'esito dell'ultimazione delle
sperimentazioni e ricerche in atto;
Decreta:
Art. 1
L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha
recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, e' modificato
conformemente all'allegato del presente decreto.
Art. 2
Il Ministero della Salute, a conclusione delle sperimentazioni
tuttora in corso e delle conseguenti valutazioni, stabilisce, con
successivo decreto ministeriale, che non dovra' comportare nuovi
oneri per le Amministrazioni, le modalita' tecniche specifiche, per
la piena attuazione delle misure riportate nell'allegato al presente
decreto, relative alle sostanze attive clothianidin. tiametoxam.
fipronil e imidacloprid. volte alla protezione di organismi non
bersaglio. in particolare, api da miele.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 ottobre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n.18, foglio n.25
ALLEGATO
L'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e' cosi'
modificato:
1) Nella riga 123, relativa al clothianidin, nella colonna
"disposizioni specifiche", la parte A e' sostituita da quanto segue:
«PARTE A
Se ne puo' autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da
miele, per l'impiego come trattamento delle sementi:
- la copertura dei tegumento va effettuata solo in strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono
applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il
rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite
e il rilascio di polveri.
Il Ministero della salute provvede affinche':
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le
sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di
mitigazione dei rischi di cui all'autorizzazione,
- le condizioni per l'autorizzazione, in particolare per le
applicazioni mediante irrorazione, includano misure di mitigazione
dei rischi per la protezione delle api da miele,
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele al clothianidin in aree
molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come
necessario.»;
2) Nella riga 142, relativa al tiametoxam, nella colonna
"disposizioni specifiche", la parte A e' sostituita da quanto segue:
«PARTE A
Se ne puo' autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da
miele, per l'impiego come trattamento delle sementi:
- la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono
applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il
rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite
e il rilascio di polveri.
Il Ministero della salute provvede affinche':
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le
sementi sono state trattate con thiamethoxam e indichino le misure di
attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione,
- le condizioni per l'autorizzazione, in particolare per le
applicazioni mediante irrorazione, includano misure di mitigazione
dei rischi per la protezione delle api da miele,
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele al thiamethoxam in aree
molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come
necessario.»;
3) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna "disposizioni
specifiche", la parte A e' sostituita da guanto segue:
«PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida nel
trattamento delle sementi.
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da
miele:
- la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono
applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il
rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite
e il rilascio di polveri.
Il Ministero della salute provvede affinche':
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le
sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di
mitigazione dei rischi di cui all'autorizzazione,
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele al fipronil in aree molto
utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come
necessario.»;
4) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna "disposizioni
specifiche", la parte B della frase seguente e' eliminata:
«all'impiego di attrezzature che garantiscano un'elevata
incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante
l'applicazione.»;
5) Nella riga 222, relativa all'imidacloprid, nella colonna
"disposizioni specifiche", la parte A e' costituita da quanto segue:
«PARTE A
Se ne puo' autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da
miele, per l'uso come trattamento delle sementi:
- la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono
applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il
rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse,
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le perdite
e il rilascio di polveri.
Il Ministero della salute provvede affinche':
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le
sementi sono state trattate
con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi di
cui all'autorizzazione;
- le condizioni per l'autorizzazione, in particolare per le
applicazioni mediante irrorazione, includano misure di attenuazione
dei rischi per la protezione delle api da miele;
- siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele all'imidacloprid in aree
molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come
necessario.»;
6) Nella riga 222, relativa all'imidacloprid, nella colonna
"disposizioni specifiche", la parte B della frase seguente e'
eliminata:
«alla protezione delle api da miele, in particolare per le
applicazioni a spruzzatura e devono garantire che le condizioni di
autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei
rischi.»
18.01.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
14:30:26
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