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Prorogato lo stop ai neonicotinoidi sul mais

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sui danni che provocano i neonicotinoidi - maggio 2011
25 luglio 2011 - Guariniello chiude l'inchiesta, Bayer e Syngenta indagate per gli insetticidi che fanno strage di api!  
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Anche nel Parlamento Britannico si chiede l'abolizione dei Neonicotinoidi
In Inghilterra la British Bee Keepers Association coinvolta in uno scandalo con i fabbricanti di insetticidi

 

Come possono agire le regioni?

 

  1. L'art. 13, comma 1, del DPR n. 290/01 prevede il
    riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze nonché l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al riesame;
     

  2. Nel decreto dirigenziale del Ministero della Salute inerente la:

    "Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale del 16 settembre 2010.
    (GU n. 150 del 30-6-2011 )

si cita:
...

Considerato che nel corso della riunione  del  21  giugno  2011  la
Commissione  Consultiva  dei  Prodotti  Fitosanitari  non  ha  potuto
esaminare la suddetta Relazione, pervenuta in tempo non utile  ed  ha
ritenuto,  pertanto,  di  rinviare  la  questione  ad  una   prossima
riunione, anche al fine di: 
    a) prendere in considerazione gli studi ed i monitoraggi condotti
negli altri Paesi europei,  attualmente  non  disponibili  agli  atti
della Direzione Generale  della  Sicurezza  degli  Alimenti  e  della
Nutrizione; 
    b) acquisire il parere delle Regioni piu' direttamente  coinvolte
nella produzione maidicola nonche' i dati degli eventuali monitoraggi
effettuati dalle medesime; 

Quindi si evince che ogni regione dovrà presentare un proprio parere in merito durante il mese di settembre 2011, e visto che si devono esprimere sul mais tanto vale che si esprimano sui neonicotinoidi in generale.
  

  1. Bisogna modificare le norme tecniche regionali per esempio per la produzione integrata come quella della Regione Piemonte 2010 dove vengono consigliati anche i neonicotinoidi

       
           
  1. Si tratta anche di far modificare il decreto che il Ministro della Salute Fazio ha promulgato e che ammette ancora alcuni neonicotinoidi come insetticidi. Le regioni hanno un compito ben preciso nella revisione costante delle autorizzazioni (vedi questo argomento)

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 15 ottobre 2010 
Modifica dell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.
194, per  quanto  riguarda  le  disposizioni  specifiche  relative  a
clothianidin, tiametoxam,  fipronil  e  imidacloprid,  in  attuazione
della direttiva 2010/21/UE  del  12  marzo  2010  della  Commissione.
(11A00203) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei, sui prodotti
alimentari e mangimi di orine vegetate e animale e  che  modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute  e  l'incremento  del  numero  complessivo
complessivo dei sottosegretari di Stato. 
  Visti i decreti ministeriali 10 novembre 2006, 29 maggio  2007.  20
settembre 2007 e 22 aprile 2009 di iscrizione, rispettivamente, delle
sostanze attive clothianidin,  tiametoxam,  fipronil  e  imidacloprid
nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194,  in
attuazione  delle   rispettive   direttive   2006/41/CE,   2007/6/CE,
2007/52/CE, 2008/116/CE  di  inclusione  di  dette  sostanze  attive,
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione, del 12 marzo 2010,
che modifica l'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  per  quanto
riguarda  le  disposizioni  specifiche   relative   a   clothianidin,
tiametoxam, fipronil e imidacloprid; 
  Considerato che l'Italia,  come  diversi  altri  Stati  membri,  ha
segnalato alla Commissione che il rilascio accidentale delle suddette
sostanze attive, nell'impiego per il trattamento  delle  sementi,  ha
portato a perdite consistenti di colonie di api da  miele  e  che  di
conseguenza  gli  stessi   Stati   membri   hanno   adottato   misure
precauzionali  per   sospendere   temporaneamente   l'immissione   in
commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive  in
questione, autorizzati per il trattamento delle sementi; 
  Considerato che la Commissione ha disposto, con la citata direttiva
2010/21/UE, la modifica dell'allegato I della  direttiva  91/414/CEE,
definendo ulteriori disposizioni per le sostanze attive clothianidin,
tiametoxam, fipronil e  imidacloprid,  comprese  misure  adeguate  di
attenuazione dei rischi indispensabili ai fini della protezione degli
organismi non bersaglio, in particolare api da miele; 
  Ritenuto di dover recepire  la  direttiva  2010/21/UE,  modificando
l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,  che  ha
recepito la direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le disposizioni
specifiche per le sostanze attive clothianidin, tiametoxam,  fipronil
e imidacloprid; 
  Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati  membri  comporta  la  verifica  della
reale fattibilita' della messa in opera  di  tali  disposizioni,  con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle  sementi  e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine  di  garantire  un
elevato grado di incorporazione del  seme  nel  suolo  e  ridurre  al
minimo le perdite e il rilascio di polveri; 
  Considerato altresi', che il Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, ha istituito il progetto APENET con  riguardo
anche alla tematica «Effetti del mais conciato sulle api», coordinato
dal Consiglio per la ricerca  e  la  sperimentazione  in  agricoltura
(CRA), e che detto progetto  risulta  preposto  proprio  allo  studio
delle  problematiche  legate  agli   incidenti   dovuti   all'impiego
inopportuno  delle  sostanze  in  questione  con  la   finalita'   di
individuare  tecnicamente  un  sistema  applicativo  per  i  prodotti
contenenti  dette  sostanze,  volto  a  garantire  la  tutela   degli
organismi non bersaglio, in particolare le api da miele; 
  Considerato che il progetto APENET prevede, inoltre, una  linea  di
attivita' «Messa a punto di una rete di monitoraggio nazionale per la
valutazione dello stato di salute delle  api  nelle  zone  a  maggior
rischio e nelle aree naturali protette» che ha permesso  di  attivare
un sistema  di  monitoraggio  nazionale  al  fine  di  migliorare  le
conoscenze su specifici patogeni dell'alveare ed aspetti residuali; 
  Considerato che nell'ambito di detto progetto e' stato attivato  il
«Sistema delle segnalazioni di eventi di morie e spopolamenti che  ha
permesso l'ufficializzazione di tale sistema in  merito  ai  suddetti
fenomeni e all'esecuzione delle necessarie indagini  di  campo  e  di
laboratorio; 
  Considerato che la direttiva 2010/21/UE della  Commissione  prevede
l'introduzione  di   programmi   di   monitoraggio   per   verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele alle sostanze in questione
configurandosi, pertanto, la necessita' di strutturare al  meglio  la
rete di monitoraggio e il sistema di segnalazioni; 
  Considerato che, alla luce dei risultati  ottenuti  nell'ambito  di
tale  progetto  relativamente  all'anno  2010,  il  Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali ha  comunicato  l'esigenza
di sviluppare ulteriori sperimentazioni in campo su scala maggiore di
quella finora utilizzata, ed ha evidenziato che la risoluzione  della
problematica debba essere  ricercata  in  un  ulteriore  abbattimento
delle polveri emesse, raggiungibile con  una  concia  adeguata  delle
sementi e  con  l'utilizzo  di  macchine  seminatrici  opportunamente
modificate; 
  Considerato, inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ha affidato all'Istituto superiore  per  la
protezione   e   la   ricerca    ambientale    (ISPRA)    un'indagine
tecnico-conoscitiva sul fenomeno  di  moria  delle  api  in  ambienti
naturali  e  seminaturali  ed  in  terreni  agricoli   che   ricadono
all'interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il
quadro conoscitivo del progetto APENET; 
  Considerato,  pertanto,  che   risulta   necessario   ultimare   le
sperimentazioni  in  atto,  per  poter  elaborare,  alla  luce  delle
ulteriori conoscenze acquisite, le disposizioni  tecniche  specifiche
necessarie per  la  piena  attuazione  delle  misure  disposte  dalla
direttiva 2010/21 /UE; 
  Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010  di  proroga  della
sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego, per la concia
di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le  sostanze  attive
clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, di cui al  decreto
dirigenziale 14 settembre 2009, emanato,  in  via  precauzionale,  in
attesa  dell'elaborazione  delle  succitate   disposizioni   tecniche
specifiche   da    adottare    all'esito    dell'ultimazione    delle
sperimentazioni e ricerche in atto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che  ha
recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio  1991,  e'  modificato
conformemente all'allegato del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
  Il Ministero della  Salute,  a  conclusione  delle  sperimentazioni
tuttora in corso e delle  conseguenti  valutazioni,  stabilisce,  con
successivo decreto ministeriale,  che  non  dovra'  comportare  nuovi
oneri per le Amministrazioni, le modalita' tecniche  specifiche,  per
la piena attuazione delle misure riportate nell'allegato al  presente
decreto, relative  alle  sostanze  attive  clothianidin.  tiametoxam.
fipronil e imidacloprid.  volte  alla  protezione  di  organismi  non
bersaglio. in particolare, api da miele. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n.18, foglio n.25 

        
      
 
ALLEGATO 
 
L'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e'  cosi'
modificato: 
 
1)  Nella  riga  123,  relativa  al   clothianidin,   nella   colonna
"disposizioni specifiche", la parte A e' sostituita da quanto segue: 
«PARTE A 
Se ne puo' autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. 
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare  api  da
miele, per l'impiego come trattamento delle sementi: 
-  la  copertura  dei  tegumento  va  effettuata  solo  in  strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette  strutture  devono
applicare le migliori tecniche disponibili  al  fine  di  ridurre  il
rilascio   di   polveri   durante   l'applicazione   sulle   sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse, 
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina  per  garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le  perdite
e il rilascio di polveri. 
Il Ministero della salute provvede affinche': 
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che  le
sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di
mitigazione dei rischi di cui all'autorizzazione, 
-  le  condizioni  per  l'autorizzazione,  in  particolare   per   le
applicazioni mediante irrorazione, includano  misure  di  mitigazione
dei rischi per la protezione delle api da miele, 
-  siano  introdotti  programmi  di   monitoraggio   per   verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele al  clothianidin  in  aree
molto utilizzate da api bottinatrici o  da  apicoltori,  ove  e  come
necessario.»; 
 
2)  Nella  riga  142,   relativa   al   tiametoxam,   nella   colonna
"disposizioni specifiche", la parte A e' sostituita da quanto segue: 
«PARTE A 
Se ne puo' autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. 
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare  api  da
miele, per l'impiego come trattamento delle sementi: 
-  la  copertura  del  tegumento  va  effettuata  solo  in  strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette  strutture  devono
applicare le migliori tecniche disponibili  al  fine  di  ridurre  il
rilascio   di   polveri   durante   l'applicazione   sulle   sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse, 
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina  per  garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le  perdite
e il rilascio di polveri. 
Il Ministero della salute provvede affinche': 
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che  le
sementi sono state trattate con thiamethoxam e indichino le misure di
attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione, 
-  le  condizioni  per  l'autorizzazione,  in  particolare   per   le
applicazioni mediante irrorazione, includano  misure  di  mitigazione
dei rischi per la protezione delle api da miele, 
-  siano  introdotti  programmi  di   monitoraggio   per   verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele al  thiamethoxam  in  aree
molto utilizzate da api bottinatrici o  da  apicoltori,  ove  e  come
necessario.»; 
 
3) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna  "disposizioni
specifiche", la parte A e' sostituita da guanto segue: 
«PARTE A 
Possono essere autorizzati solo gli  impieghi  come  insetticida  nel
trattamento delle sementi. 
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare  api  da
miele: 
-  la  copertura  del  tegumento  va  effettuata  solo  in  strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette  strutture  devono
applicare le migliori tecniche disponibili  al  fine  di  ridurre  il
rilascio   di   polveri   durante   l'applicazione   sulle   sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse, 
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina  per  garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le  perdite
e il rilascio di polveri. 
Il Ministero della salute provvede affinche': 
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che  le
sementi sono state trattate con fipronil e  indichino  le  misure  di
mitigazione dei rischi di cui all'autorizzazione, 
-  siano  introdotti  programmi  di   monitoraggio   per   verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele al fipronil in aree  molto
utilizzate  da  api  bottinatrici  o  da  apicoltori,  ove   e   come
necessario.»; 
 
4) Nella riga 163, relativa al fipronil, nella colonna  "disposizioni
specifiche", la parte B della frase seguente e' eliminata: 
«all'impiego   di   attrezzature    che    garantiscano    un'elevata
incorporazione nel terreno e riducano al minimo  le  perdite  durante
l'applicazione.»; 
 
5)  Nella  riga  222,  relativa   all'imidacloprid,   nella   colonna
"disposizioni specifiche", la parte A e' costituita da quanto segue: 
«PARTE A 
Se ne puo' autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. 
Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare  api  da
miele, per l'uso come trattamento delle sementi: 
-  la  copertura  del  tegumento  va  effettuata  solo  in  strutture
specializzate nel trattamento delle sementi. Dette  strutture  devono
applicare le migliori tecniche disponibili  al  fine  di  ridurre  il
rilascio   di   polveri   durante   l'applicazione   sulle   sementi,
l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse, 
- vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina  per  garantire
un'elevata incorporazione nel terreno e ridurre al minimo le  perdite
e il rilascio di polveri. 
Il Ministero della salute provvede affinche': 
- le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che  le
sementi sono state trattate 
con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi  di
cui all'autorizzazione; 
-  le  condizioni  per  l'autorizzazione,  in  particolare   per   le
applicazioni mediante irrorazione, includano misure  di  attenuazione
dei rischi per la protezione delle api da miele; 
-  siano  introdotti  programmi  di   monitoraggio   per   verificare
l'esposizione effettiva delle api da miele all'imidacloprid  in  aree
molto utilizzate da api bottinatrici o  da  apicoltori,  ove  e  come
necessario.»; 
 
6)  Nella  riga  222,  relativa   all'imidacloprid,   nella   colonna
"disposizioni  specifiche",  la  parte  B  della  frase  seguente  e'
eliminata: 
«alla  protezione  delle  api  da  miele,  in  particolare   per   le
applicazioni a spruzzatura e devono garantire che  le  condizioni  di
autorizzazione includano, se del caso,  misure  di  attenuazione  dei
rischi.» 
 
18.01.2011 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

14:30:26