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Perchè l'autorizzazione all'impiego dei neonicotinoidi deve essere
definitivamente revocata?
-
Perchè
i neonicotinoidi sono divenuti gli insetticidi più utilizzati in
agricoltura in virtù dell’altissima potenza già a piccole dosi,
ma i loro effetti sono letali per le api e sono stati accertati
dall’ambito scientifico;
[Moria delle
api - documenti scientifici]
- Perchè
la Conferenza di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nel corso
della quale è stata adottata la Dichiarazione di Rio, il cui
principio 15 recita: "Al fine di proteggere l'ambiente, il
principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati
secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di
danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze
scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare
l'adozione di misure efficaci in termini di costi volte a
prevenire il degrado ambientale".
[Commissione Europea - principio di precauzione]
- Perchè
secondo la Comunicazione della Commissione Europea “può
essere invocato il Principio di Precauzione quando gli effetti
potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un
processo sono stati identificati tramite una valutazione
scientifica e obiettiva, ma questa valutazione non consente di
determinare il rischio con certezza.” Trova applicazione “in
tutti i casi in cui vi siano ragionevoli motivi di temere che i
possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli
esseri umani, degli animali e delle piante possano essere
incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto
dalla Comunità”. In particolare “ogni stato membro può
decidere di adottare misure senza aspettare di disporre di tutte
le conoscenze scientifiche necessarie”, oppure “se sono
insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni
che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli
esseri umani, degli animali e delle piante possono essere
potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di
protezione prescelto”.
[Commissione Europea - principio di precauzione]
- Perchè
sempre secondo la Comunicazione Commissione Europea (punto 6.2),
“il fattore che attiva il ricorso al principio di precauzione
è dato dalle incertezze scientifiche e una descrizione delle
ipotesi utilizzate per compensare la mancanza di dati
scientifici o statistici. La decisione di attendere o di non
attendere nuovi dati scientifici prima di considerare le
possibili misure dovrebbe essere adottata dai responsabili con
il massimo di trasparenza.”
[Commissione Europea - principio di precauzione]
- Perchè
anche l’ALLEGATO I (Basi giuridiche e di altro tipo delle
decisioni dell’Unione Europea riguardanti le misure
precauzionali) della Comunicazione Commissione Europea che cita:
“Il Trattato di Amsterdam, riprendendo le disposizioni già
introdotte dal Trattato di Maastricht del 1992, e più
precisamente l’articolo 174, prevede quanto segue: La politica
della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato
di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle
varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della
precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente, nonché sul principio <chi inquina paga>…”
[Commissione Europea - principio di precauzione]
-
Perchè
la DIRETTIVA 2009/128/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, al
paragrafo 1 riporta: “A norma degli articoli 2 e 7 della
decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma
comunitario di azione in materia di ambiente, dovrebbe essere
istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile
dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.”
[Direttiva 2009/128/CE]
-
Perchè
il Ministero della Salute, con un decreto emanato il 28 giugno
2011, ha per la quarta volta consecutiva prorogato la
sospensione cautelativa (fino al 31 ottobre 2011)
dell'autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil;
[DECRETO
proroga sospensione giugno 2011]
-
Perchè la
direttiva 2010/21/UE al paragrafo 4 premette: “Per evitare
incidenti in futuro, è necessario definire ulteriori
disposizioni riguardanti clothianidin, tiametoxam, fipronil e
imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei
rischi”, consigliando agli Stati membri di definire
ulteriori disposizioni sui neonicotinoidi, comprese misure
adeguate di attenuazione dei rischi per gli organismi non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele,
consente il divieto di conciare le sementi, ma lascia però
inalterata la possibilità di autorizzarne l’impiego come
insetticida;
[DIRETTIVA 2010-21-UE DELLA COMMISSIONE]
-
Perchè il
Regolamento N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e che si applicherà a decorrere dal 14
giugno 2011, al paragrafo 24 premette che “Le disposizioni
che disciplinano l’autorizzazione devono assicurare un livello
elevato di protezione. In particolare, nel rilasciare le
autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare
priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e
l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione
vegetale. Pertanto, prima d’immettere sul mercato i
prodotti fitosanitari, è opportuno dimostrare che essi sono
chiaramente utili per la produzione vegetale, non hanno alcun
effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, inclusi i
gruppi vulnerabili, o alcun effetto inaccettabile sull’ambiente”;
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Perchè lo
stesso regolamento al paragrafo 35 stabilisce che “Al fine
di garantire un grado elevato di protezione della salute umana e
degli animali e dell’ambiente, i prodotti fitosanitari
dovrebbero essere usati correttamente, conformemente alla
loro autorizzazione, tenendo conto dei principi della difesa
integrata e privilegiando, ove possibile, le
alternative non chimiche e naturali. Il Consiglio dovrebbe
includere i principi in materia di difesa integrata,compresi la
buona pratica fitosanitaria e i metodi non chimici di
fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e gestione
delle colture, nei criteri di gestione obbligatori”;
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Perchè
sempre lo stesso regolamento auspica, al paragrafo 50, che “negli
Stati membri dovrebbero rimanere applicabili le norme sulla
responsabilità civile e penale generale del produttore ed
eventualmente della persona responsabile dell’immissione sul
mercato o dell’impiego del prodotto fitosanitario.”
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Pechè
l’articolo 1 paragrafo 4 del Regolamento N. 1107/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, che
riporta: “Le disposizioni del presente regolamento si
fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le
sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano
effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente.
In particolare, non si impedisce agli Stati membri di
applicare il principio di precauzione quando sul piano
scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti
fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio
comportano per la salute umana e animale o l’ambiente.”
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Perchè
l’articolo 4 paragrafo 2 del citato Regolamento che riporta:
“I residui dei prodotti fitosanitari, in condizioni d’uso
conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di
realistiche condizioni d’impiego, soddisfano i seguenti
requisiti quando:
a) non
hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa
quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo
in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti,
quando siano disponibili i metodi scientifici accettati
dall’Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee;
b) non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.”
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Perchè
l’articolo 4 paragrafo 3 del citato Regolamento che riporta:
“Un prodotto fitosanitario, in condizioni d’uso conformi alle
buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni
realistiche d’impiego, soddisfa i requisiti seguenti quando:
a) è
sufficientemente efficace;
b) non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla
salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o animale,
direttamente o attraverso: l’acqua potabile (tenuto conto delle
sostanze derivanti dal trattamento dell’acqua potabile), gli
alimenti, i mangimi o l’aria; né ha conseguenze sul luogo di
lavoro o attraverso altri effetti indiretti, prendendo in
considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando
siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità
per valutarli, né sulle acque sotterranee;
e) non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, tenendo
conto in particolare, quando siano disponibili i metodi
scientifici accettati dall’Autorità per valutare detti effetti:
-
i) del
suo destino e della sua distribuzione nell’ambiente, in
particolare per quanto riguarda la contaminazione delle
acque di superficie, ivi comprese le acque degli estuari e
costiere, le acque sotterranee, l’aria e il suolo, tenendo
conto di luoghi distanti dal luogo di utilizzo a seguito
della propagazione ambientale a lunga distanza;
-
ii)
del suo impatto sulle specie non bersaglio, anche sul loro
comportamento corrente;
-
iii)
del suo impatto sulla biodiversità e sull’ecosistema.[REGOLAMENTO
N. 1107/2009]
-
Perchè
l’articolo 29 (Requisiti per l’autorizzazione all’immissione sul
mercato) del Regolamento N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, che riporta: “1. Fatto
salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato
soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6,
soddisfa i seguenti requisiti:
e) alla
luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, esso
soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3“
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Perchè
l’articolo 44 (Revoca o modifica di un’autorizzazione) del
citato Regolamento che riporta: “1. Gli Stati membri
possono riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento,
qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti
dall’articolo 29 non sia più rispettato”.[REGOLAMENTO
N. 1107/2009]
-
Perchè l'
ALLEGATO II (Procedura e criteri per l’approvazione delle
sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti a
norma del capo II ) del citato Regolamento che riporta al punto
3.8.3.: “Una sostanza attiva, un
antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati
soltanto se, alla luce di un’adeguata valutazione del
rischio fondata su orientamenti per l’esecuzione di test
riconosciuti a livello comunitario o internazionale, è stabilito
che, nelle condizioni d’utilizzo proposte, l’impiego dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l’antidoto
agronomico o il sinergizzante in questione:
-
comporta un’esposizione trascurabile per le api,
-
non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la
sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto
degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle
api.
[REGOLAMENTO N. 1107/2009]
-
Perchè
l’articolo 73 (Responsabilità civile e penale) del citato
Regolamento che riporta: “Il rilascio dell’autorizzazione e
tutte le altre misure adottate a norma del presente regolamento
lasciano impregiudicata la responsabilità civile e penale
generale, negli Stati membri, del produttore e, se del caso,
della persona responsabile dell’immissione sul mercato o
dell’uso del prodotto fitosanitario.”[REGOLAMENTO
N. 1107/2009]
- Perchè
il
Codice Civile all’art. 2050 recita: “Chiunque cagiona danni
ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno.”
-
Perchè
le “Linee guida dell’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente sul Danno ambientale ex art. 18 L. 349/86, Aspetti
teorici e operativi della valutazione economica del risarcimento
dei danni”, in particolare i capitoli:
-
5. (Procedure per la valutazione del danno ambientale)
Come evidenziato nei capitoli precedenti, l’effetto
ambientale di un evento avverso di natura antropica
(inquinamento, abusivismo, sfruttamento delle risorse
naturali, ecc.) è configurabile in qualsiasi modificazione
della componente fisica, biologica, ecologica, o antropica
indotta dall’evento medesimo.
-
5.2 (Dall’effetto al danno)
Gli effetti sono di natura complessa e molteplice: effetti
sui fattori biotici (specie animali e vegetali) e abiotici
(radiazione, acqua, elementi minerali, ecc.), sugli
ecosistemi ecologici, sull’assetto (idrogeologico,
paesaggistico, ecc.) del territorio, sulle attività
economiche (produttive e di consumo), sul patrimonio
(capitale prodotto dall’uomo, storico-culturale, ecc...
-
5.3 (Danni diretti e indiretti)
Un evento avverso può avere un effetto negativo su coloro
(imprese e consumatori) che subiscono direttamente il danno,
ma anche degli effetti indiretti a carico dei settori che
operano a monte e valle rispetto all’attività direttamente
colpita.
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5.6.1(Danni alle attività produttive)
La sussistenza di effetti da danno ambientale spesso conduce
ad una sospensione di processi produttivi come la
coltivazione, l’allevamento, l’attività manifatturiera, le
attività commerciali, oltre alla fornitura di numerosi
servizi (es. ricreativi, caccia, pesca, ecc.). Tale
sospensione può essere circoscritta ad un periodo limitato,
oppure estendersi su un orizzonte più ampio, fino a
diventare permanente.
[Linee guida ANPA-Danno ambientale]
-
Perchè
nel comparto agricolo non esiste alcuna altra attività oltre
all’Apicoltura considerata di INTERESSE NAZIONALE come recita la
legge 24 dicembre 2004, n. 313, all’art. 1 (Finalità):
“La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di
interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente
naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è
finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la
biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento
alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera
ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche
o delle zone di confine”
-
Perchè
sempre la stessa legge all’Art. 7 (Risorse nettarifere)
dichiara:
“Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono
risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico” e
non ci sono altri prodotti naturali oltre a questi che in Italia
sono considerati RISORSE DI INTERESSE PUBBLICO
[Legge 24
dicembre 2004, n. 313]
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