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Prorogato lo stop ai neonicotinoidi sul mais

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sui danni che provocano i neonicotinoidi - maggio 2011
25 luglio 2011 - Guariniello chiude l'inchiesta, Bayer e Syngenta indagate per gli insetticidi che fanno strage di api!  
Cosa si fa al Parlamento Europeo?
Link ai media che parlano del presidio
Anche nel Parlamento Britannico si chiede l'abolizione dei Neonicotinoidi
In Inghilterra la British Bee Keepers Association coinvolta in uno scandalo con i fabbricanti di insetticidi

 

Perchè l'autorizzazione all'impiego dei neonicotinoidi deve essere definitivamente revocata?

 

  • Perchè i neonicotinoidi sono divenuti gli insetticidi più utilizzati in agricoltura in virtù dell’altissima potenza già a piccole dosi, ma i loro effetti  sono letali per le api e sono stati accertati dall’ambito scientifico; [Moria delle api - documenti scientifici]

  • Perchè la Conferenza di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nel corso della quale è stata adottata la Dichiarazione di Rio, il cui principio 15 recita: "Al fine di proteggere l'ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l'adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado ambientale". [Commissione Europea - principio di precauzione]
  • Perchè secondo la Comunicazione della Commissione Europea “può essere invocato il Principio di Precauzione quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma questa valutazione non consente di determinare il rischio con certezza.” Trova applicazione “in tutti i casi in cui vi siano ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità”. In particolare “ogni stato membro può decidere di adottare misure senza aspettare di disporre di tutte le conoscenze scientifiche necessarie”, oppure “se sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto”. [Commissione Europea - principio di precauzione]
  • Perchè sempre secondo la Comunicazione Commissione Europea (punto 6.2), “il fattore che attiva il ricorso al principio di precauzione è dato dalle incertezze scientifiche e una descrizione delle ipotesi utilizzate per compensare la mancanza di dati scientifici o statistici. La decisione di attendere o di non attendere nuovi dati scientifici prima di considerare le possibili misure dovrebbe essere adottata dai responsabili con il massimo di trasparenza.” [Commissione Europea - principio di precauzione]
  • Perchè anche l’ALLEGATO I (Basi giuridiche e di altro tipo delle decisioni dell’Unione Europea riguardanti le misure precauzionali) della Comunicazione Commissione Europea che cita: “Il Trattato di Amsterdam, riprendendo le disposizioni già introdotte dal Trattato di Maastricht del 1992, e più precisamente l’articolo 174, prevede quanto segue: La politica della Comunità in materia ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio <chi inquina paga>… [Commissione Europea - principio di precauzione]
  • Perchè la DIRETTIVA 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, al paragrafo 1 riporta: “A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, dovrebbe essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.” [Direttiva 2009/128/CE]

  • Perchè il Ministero della Salute, con un decreto emanato il 28 giugno 2011, ha per la quarta volta consecutiva prorogato la sospensione cautelativa (fino al 31 ottobre 2011) dell'autorizzazione di impiego, per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil; [DECRETO proroga sospensione giugno 2011]

  • Perchè la direttiva 2010/21/UE al paragrafo 4 premette: “Per evitare incidenti in futuro, è necessario definire ulteriori disposizioni riguardanti clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi”, consigliando agli Stati membri di definire ulteriori disposizioni sui neonicotinoidi, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele, consente il divieto di conciare le sementi, ma lascia però inalterata la possibilità di autorizzarne l’impiego come insetticida;
    [DIRETTIVA 2010-21-UE DELLA COMMISSIONE]

  • Perchè il Regolamento N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e che si applicherà a decorrere dal 14 giugno 2011, al paragrafo 24 premette che “Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione devono assicurare un livello elevato di protezione. In particolare, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Pertanto, prima d’immettere sul mercato i prodotti fitosanitari, è opportuno dimostrare che essi sono chiaramente utili per la produzione vegetale, non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, inclusi i gruppi vulnerabili, o alcun effetto inaccettabile sull’ambiente”; [REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè lo stesso regolamento al paragrafo 35 stabilisce che “Al fine di garantire un grado elevato di protezione della salute umana e degli animali e dell’ambiente, i prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati correttamente, conformemente alla loro autorizzazione, tenendo conto dei principi della difesa integrata e privilegiando, ove possibile, le alternative non chimiche e naturali. Il Consiglio dovrebbe includere i principi in materia di difesa integrata,compresi la buona pratica fitosanitaria e i metodi non chimici di fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e gestione delle colture, nei criteri di gestione obbligatori”; [REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè sempre lo stesso regolamento auspica, al paragrafo 50, che “negli Stati membri dovrebbero rimanere applicabili le norme sulla responsabilità civile e penale generale del produttore ed eventualmente della persona responsabile dell’immissione sul mercato o dell’impiego del prodotto fitosanitario.” [REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Pechè l’articolo 1 paragrafo 4 del Regolamento N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, che riporta: Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. In particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente.”
    [REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè l’articolo 4 paragrafo 2 del citato Regolamento che riporta: “I residui dei prodotti fitosanitari, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d’impiego, soddisfano i seguenti requisiti quando:
    a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee;
    b) non hanno alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.”   
    [REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè l’articolo 4 paragrafo 3 del citato Regolamento che riporta: “Un prodotto fitosanitario, in condizioni d’uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni realistiche d’impiego, soddisfa i requisiti seguenti quando:
    a) è sufficientemente efficace;
    b) non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o animale, direttamente o attraverso: l’acqua potabile (tenuto conto delle sostanze derivanti dal trattamento dell’acqua potabile), gli alimenti, i mangimi o l’aria; né ha conseguenze sul luogo di lavoro o attraverso altri effetti indiretti, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee;

    e) non ha alcun effetto inaccettabile sull’ambiente, tenendo conto in particolare, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall’Autorità per valutare detti effetti:

    • i) del suo destino e della sua distribuzione nell’ambiente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque di superficie, ivi comprese le acque degli estuari e costiere, le acque sotterranee, l’aria e il suolo, tenendo conto di luoghi distanti dal luogo di utilizzo a seguito della propagazione ambientale a lunga distanza;

    • ii) del suo impatto sulle specie non bersaglio, anche sul loro comportamento corrente;

    • iii) del suo impatto sulla biodiversità e sull’ecosistema.[REGOLAMENTO N. 1107/2009]

     

  • Perchè l’articolo 29 (Requisiti per l’autorizzazione all’immissione sul mercato) del Regolamento N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, che riporta: “1. Fatto salvo l’articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6, soddisfa i seguenti requisiti:
    e) alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, esso soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 3“    [REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè l’articolo 44 (Revoca o modifica di un’autorizzazione) del citato Regolamento che riporta: “1. Gli Stati membri possono riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall’articolo 29 non sia più rispettato”.[REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè l' ALLEGATO II (Procedura e criteri per l’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti a norma del capo II ) del citato Regolamento che riporta al punto 3.8.3.: “Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, alla luce di un’adeguata valutazione del rischio fondata su orientamenti per l’esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, è stabilito che, nelle condizioni d’utilizzo proposte, l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l’antidoto agronomico o il sinergizzante in questione:
    • comporta un’esposizione trascurabile per le api,
    • non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api. [REGOLAMENTO N. 1107/2009]
  • Perchè l’articolo 73 (Responsabilità civile e penale) del citato Regolamento che riporta: “Il rilascio dell’autorizzazione e tutte le altre misure adottate a norma del presente regolamento lasciano impregiudicata la responsabilità civile e penale generale, negli Stati membri, del produttore e, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato o dell’uso del prodotto fitosanitario.”[REGOLAMENTO N. 1107/2009]

  • Perchè il Codice Civile all’art. 2050 recita: “Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.”
  • Perchè le “Linee guida dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente sul Danno ambientale ex art. 18 L. 349/86, Aspetti teorici e operativi della valutazione economica del risarcimento dei danni”, in particolare i capitoli:
    • 5. (Procedure per la valutazione del danno ambientale)
      Come evidenziato nei capitoli precedenti, l’effetto ambientale di un evento avverso di natura antropica (inquinamento, abusivismo, sfruttamento delle risorse naturali, ecc.) è configurabile in qualsiasi modificazione della componente fisica, biologica, ecologica, o antropica indotta dall’evento medesimo.
    • 5.2 (Dall’effetto al danno)
      Gli effetti sono di natura complessa e molteplice: effetti sui fattori biotici (specie animali e vegetali) e abiotici (radiazione, acqua, elementi minerali, ecc.), sugli ecosistemi ecologici, sull’assetto (idrogeologico, paesaggistico, ecc.) del territorio, sulle attività economiche (produttive e di consumo), sul patrimonio (capitale prodotto dall’uomo, storico-culturale, ecc...
    • 5.3 (Danni diretti e indiretti)
      Un evento avverso può avere un effetto negativo su coloro (imprese e consumatori) che subiscono direttamente il danno, ma anche degli effetti indiretti a carico dei settori che operano a monte e valle rispetto all’attività direttamente colpita.
    • 5.6.1(Danni alle attività produttive)
      La sussistenza di effetti da danno ambientale spesso conduce ad una sospensione di processi produttivi come la coltivazione, l’allevamento, l’attività manifatturiera, le attività commerciali, oltre alla fornitura di numerosi servizi (es. ricreativi, caccia, pesca, ecc.). Tale sospensione può essere circoscritta ad un periodo limitato, oppure estendersi su un orizzonte più ampio, fino a diventare permanente
      .
      [Linee guida ANPA-Danno ambientale]

     

  • Perchè nel comparto agricolo non esiste alcuna altra attività oltre all’Apicoltura considerata di INTERESSE NAZIONALE come recita la legge 24 dicembre 2004, n. 313, all’art. 1 (Finalità):
    La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine” 

  • Perchè sempre la stessa legge all’Art. 7 (Risorse nettarifere) dichiara:
    Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico” e non ci sono altri prodotti naturali oltre a questi che in Italia sono considerati RISORSE DI INTERESSE PUBBLICO
    [Legge 24 dicembre 2004, n. 313]