Pubblicata nella GUCE la direttiva 2001/18/Ce che sostituisce la
90/220/Ce
Ogm, piu' controlli nell'Ue
Autorizzazioni al commercio valide per dieci anni
di Vincenzo Dragani
Autorizzazione al commercio con scadenza decennale.
Monitoraggio obbligatorio dei prodotti immessi sul mercato.
Bando degli organismo resistenti agli antibiotici.
Questa la nuova strategia Ue sulla
circolazione degli ogm che sara' operativa dal 17 ottobre 2002, data entro la quale tutti gli stati membri dovranno adeguarsi alle
disposizioni della direttiva 2001/18/CE (GUCE 17 aprile 2001, n.L106).
Da quella data il nuovo provvedimento comunitario sostituira' infatti l'attuale direttiva 90/220/Ue ("Emissione
deliberata nell'ambiente degli organismo geneticamente modificati"), introducendo nuove regole anche per la valutazione dei rischi
ambientali e l'etichettatura dei prodotti ogm. Per l'eliminazione degli organismo contenenti <marcatori di resistenza agli
antibiotici> si dovra' invece aspettare il 2004.
Esclusi dalla nuova disciplina solamente i prodotti disciplinati da <norme
settoriali>, come il regolamento Cee n.2309/93.
Valutazione dei rischi e notifica.
La direttiva 2001/18/Ce rivisita tutta la procedura istituita dalla 90/220/Cee per l'autorizzazione all'immissione sul mercato degli ogm,
partendo dalla <notifica> ai competenti organi nazionali.
La notifica continuera' a essere preceduta dalla <valutazione dei rischi
ambientali>, da effettuarsi pero' secondo i nuovi (e piu' particolareggiati) principi illustrati nell'allegato II alla
direttiva e le <note illustrative> che saranno elaborate dall'Ue entro ottobre 2002.
Il documento di notifica dovra' comprendere tutte le informazioni elencate negli allegati III e IV alla nuova
direttiva, inclusa una dettagliata descrizione del trattamento rifiuti.
Autorizzazione al commercio.
Oltre alla durata limitata nel tempo (massimo dieci anni) la nuova normativa sull'autorizzazione aumenta l'efficienza e la trasparenza
del relativo processo di rilascio, coinvolgendo nell'iter tutte le parti interessate. L'autorita' nazionale competente esaminera' la
notifica ricevuta, ed entro 90 giorni inviera' alla Commissione Ue una relazione con le proprie osservazioni. La Commissione
trasmettera' la relazione agli altri stati membri. Se l'autorita' che ha elaborato la relazione riterra' che il prodotto possa essere
immesso sul mercato rilasciera', entro 60 giorni dalla sua diffusione e in assenza di opposizione della Commissione Ue e degli stati
membri, la relativa autorizzazione. Se sorgera' invece controversia sulla commercializzazione, la Commissione, prima di decidere in
merito, consultera' i suoi comitati scientifici.
Per le questioni di carattere etico, potra' interpellare, anche su invito di uno stato, i
comitati etici istituzionali. L'autorizzazione rilasciata conterra' tutte le condizioni per impiego, manipolazione, etichettatura,
imballaggio e controllo post vendita dei prodotti. Alla scadenza potra' essere rinnovata, secondo la procedura semplificata prevista
dalla direttiva.
Moniroraggio post vendita.
Dopo l'immissione sul mercato, sara' obbligo del soggetto responsabile vigilare sui possibili effetti negativi del prodotto. Sulle modalita'
del monitoraggio, la direttiva si limita in verita' a imporre l'uso delle <prassi consuete di
sorveglianza>, rinviando a un seccessivo documento della Commissione (da adottarsi sempre entro il 17/10/2002)
istruzioni piu' particolareggiate.
Invece, punti chiari sin da ora sono:
l'obbligo di identificare le persone che svolgono funzioni di controllo; l'adozione di misure per fonteggiare nuovi rischi legati
agli ogm vigilati; la comunicazione di tutte le informazioni sopravvenute e dei risultati del monitoraggio all'autorita' nazionale
competente (che ne assicurera' la pubblica diffusione).
Etichettatura.
Aumentera' la chiarezza delle etichettature da apporre sui prodotti contenenti ogm. Oltre alla designazione commerciale del prodotto, al
nome dell'organismo utilizzato, al nome e indirizzo completo del commerciante (produttore, distrubutore, importatore nella Ue),
l'etichettatura dovra' riportare un'inequivocabile dicitura: <Questo prodotto contiene organismo genericamente
modificati>.
Bando degli ogm resistenti agli antibiotici.
La graduale dismissione di questi ogm avverra' tra il 31/12/2004 e il 31/12/2008. Alla prima scadenza scompariranno quelli posti in
commercio, alla seconda quelli non destinati a circolare tra soggetti privati.
da ItaliaOggi del 19.04.2001
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