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Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
TRADUZIONE

Le parti contraenti del presente protocollo,
nella loro qualità di parti della convenzione sulla diversità biologica, in appresso denominata "la convenzione",

  • richiamandosi all'articolo 19, paragrafi 3 e 4 e agli articoli 8, lettera g) e 17 della convenzione,

  • richiamandosi inoltre alla decisione II/5 del 17 novembre 1995 della conferenza delle parti della convenzione di elaborare un protocollo sulla biosicurezza che si incentri specificamente sui movimenti transfrontalieri di qualsiasi organismo vivente modificato ottenuto con le moderne biotecnologie che potrebbe esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, e di stabilire in particolare adeguate procedure di previo consenso informato,

  • riaffermando l'approccio precauzionale contemplato nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo,

  • consapevoli della rapida espansione della moderna biotecnologia e delle crescenti preoccupazioni dei cittadini per i suoi potenziali effetti dannosi sulla diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana,

  • riconoscendo che nella moderna biotecnologia risiedono grandi potenzialità per il benessere umano, qualora nell'elaborarla ed utilizzarla si adottino adeguate misure di sicurezza a tutela dell'ambiente e della salute umana,

  • riconoscendo inoltre l'importanza fondamentale per l'umanità dei centri di origine e di diversità genetica,

  • tenuto conto delle limitate capacità di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, di fare fronte al tipo e alle dimensioni dei rischi noti e potenziali connessi con gli organismi viventi modificati,

  • riconoscendo che gli accordi commerciali ed ambientali si dovrebbero sostenere a vicenda e dovrebbero essere finalizzati al conseguimento di uno sviluppo sostenibile,

  • sottolineando che il presente protocollo non va interpretato come uno strumento che comporti modifiche dei diritti e dei doveri che a ciascuna delle parti contraenti derivano da qualsiasi accordo internazionale in vigore,

  • affermando che il precedente paragrafo non è volto a subordinare il presente protocollo ad altri accordi internazionali,
    concordano quanto segue:

a) "conferenza delle parti", la conferenza delle parti della convenzione;

b) "uso confinato", qualsiasi operazione effettuata in un impianto, installazione o altra struttura fisica che interessi organismi viventi modificati controllati mediante misure specifiche che ne limitano in modo efficace il contatto e l'impatto sull'ambiente esterno;

c) "esportazione", il movimento transfrontaliero intenzionale da una parte verso un'altra parte;

d) "esportatore", qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione della parte di esportazione, che è responsabile per l'esportazione di un organismo vivente modificato;

e) "importazione", il movimento transfrontaliero intenzionale all'interno di una parte contraente che ha come punto di partenza un'altra parte contraente;

f) "importatore", persona fisica o giuridica, soggetta alla giurisdizione della parte di importazione, che è responsabile per l'importazione di un organismo vivente modificato;

g) "organismo vivente modificato", un organismo vivente caratterizzato da una nuova combinazione di materiale genetico ottenuta mediante la moderna biotecnologia;

h) "organismo vivente", un'entità biologica in grado di trasferire o replicare materiale genetico, compresi organismi sterili, virus e viroidi;

i) "biotecnologia moderna", l'applicazione di:

- tecniche in vitro dell'acido nucleico, compresa la ricombinazione dell'acido deossiribonucleico (DNA) e l'inoculazione diretta dell'acido nucleico in cellule o organuli o

- fusione di cellule al di fuori della famiglia tassonomica, che superano le naturali barriere fisiologiche della riproduzione o della ricombinazione e che sono diverse dalle tecniche tradizionali utilizzate nell'allevamento e nella selezione;

j) "organizzazione regionale di integrazione economica", un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione alla quale gli Stati membri che vi appartengono hanno trasferito competenze in materie disciplinate dal presente protocollo e che è stata debitamente autorizzata in conformità delle sue procedure interne a firmarlo, ratificarlo, accettarlo, approvarlo o ad aderirvi;

k) "movimento transfrontaliero" il movimento di un organismo vivente modificato da una ad un'altra delle parti, fatta eccezione per i casi in cui, ai sensi degli articoli 17 e 24 il movimento transfrontaliero si riferisce ad un movimento effettuato tra paesi che sono parti ed altri che non lo sono.

1. Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle parti di transito a disciplinare il trasporto di organismi viventi modificati attraverso il proprio territorio e a mettere a disposizione del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza qualsiasi decisione della suddetta parte che, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, riguardi il transito attraverso il proprio territorio di uno specifico organismo vivente modificato, le disposizioni del presente protocollo relative alla procedura di previo consenso informato non si applicano agli organismi viventi modificati in transito.

2. Fatto salvo l'articolo 4 e senza pregiudicare il diritto delle parti a sottoporre tutti gli organismi viventi modificati ad una valutazione del rischio prima di adottare decisioni sulla loro importazione e a fissare criteri per l'uso confinato nell'ambito della propria giurisdizione, le disposizioni del presente protocollo relative alla procedura di previo consenso informato non si applicano ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati ad uso confinato effettuati in conformità delle norme della parte di importazione.

a) la data di ricevimento della notifica;

b) se, ad un primo esame, la notifica contiene o meno le informazioni di cui all'articolo 8;

c) se si deve procedere in conformità della normativa nazionale della parte di importazione o della procedura di cui all'articolo 10.

3. La normativa nazionale di cui al precedente paragrafo 2, lettera c) deve essere in linea con le disposizioni del presente protocollo.

4. La mancata accusa di ricevuta della notifica da parte della parte di importazione non implica il consenso di quest'ultima ad un movimento transfrontaliero intenzionale.

a) unicamente dopo che la parte di importazione abbia espresso per iscritto la propria autorizzazione; o

b) qualora siano trascorsi almeno 90 giorni senza che sia stata rilasciata la suddetta autorizzazione scritta.

3. Entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica, la parte di importazione comunica per iscritto al notificante e al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza la decisione di cui al precedente paragrafo 2, lettera a) con la quale:

a) approva l'importazione, con o senza condizioni, e indica le modalità di applicazione della decisione alle successive importazioni dello stesso organismo vivente modificato;

b) proibisce l'importazione;

c) richiede ulteriori informazioni in conformità della normativa nazionale o dell'allegato I; ai fini del calcolo del termine entro il quale la parte di importazione deve rispondere, non si tiene conto dei giorni di attesa delle ulteriori informazioni pertinenti richieste; o

d) comunica al notificante che il periodo indicato nel presente paragrafo è prorogato per un periodo di tempo definito.

4. Ad eccezione del caso in cui l'autorizzazione è senza condizioni, la decisione di cui al suddetto paragrafo 3 specifica le motivazioni sulle quali si fonda.

5. La mancata comunicazione da parte della parte di importazione della sua decisione entro 270 giorni dalla data di ricevimento della notifica non comporta l'autorizzazione al movimento transfrontaliero intenzionale.

6. La mancanza di certezza sul piano scientifico dovuta a conoscenze e prove scientifiche insufficienti circa l'entità degli effetti negativi che un organismo vivente modificato potrebbe esercitare sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel territorio della parte di importazione, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, non impedisce alla parte in questione di adottare, come opportuno, una decisione circa l'importazione dell'organismo vivente modificato in questione, nei termini di cui al precedente paragrafo 3, al fine di evitare o ridurre al minimo i suddetti potenziali effetti negativi.

7. La conferenza delle parti, in funzione di riunione delle parti contraenti, stabilisce nella sua prima riunione opportuni meccanismi e procedure atti a facilitare l'adozione di una decisione da parte della parte di importazione.

a) dopo aver effettuato una valutazione dei rischi in conformità dell'articolo 15; e

b) entro un termine prestabilito non superiore a 270 giorni.

7. La mancata comunicazione della decisione di cui al precedente paragrafo 6 non comporta l'autorizzazione o il rifiuto della parte contraente in questione ad importare un organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, salvo qualora diversamente indicato dalla parte contraente stessa.

8. La mancanza di certezza sul piano scientifico a causa di conoscenze e prove scientifiche insufficienti circa l'entità degli effetti dannosi che un organismo vivente modificato potrebbe provocare per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel territorio della parte di importazione, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, non impedisce alla parte contraente in questione di adottare, come opportuno, una decisione relativa all'importazione del suddetto organismo vivente modificato destinato all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, al fine di evitarne o ridurne al minimo i potenziali effetti negativi.

9. Una parte può segnalare le sue necessità in termini di assistenza finanziaria e tecnica e di potenziamento delle capacità relativamente ad organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione. Le parti cooperano al fine di soddisfare tali necessità in conformità degli articoli 22 e 28.

a) siano intervenute nuove circostanze che possono influire sul risultato della valutazione dei rischi in base alla quale è stata presa la decisione; o

b) si disponga di nuovi dati tecnici o scientifici pertinenti.

3. La parte di importazione risponde a tale richiesta entro 90 giorni indicando le ragioni della sua decisione.

4. La parte di importazione può, a sua discrezione, richiedere una valutazione dei rischi per importazioni successive.

a) i casi in cui un movimento transfrontaliero intenzionale di cui è destinataria può essere effettuato contemporaneamente alla sua notifica; e

b) le importazioni di organismi viventi modificati esentate dalla procedura di previo consenso informato.

Le notifiche di cui alla suddetta lettera a) possono applicarsi a successivi movimenti analoghi che abbiano come destinazione la stessa parte contraente.

2. Le informazioni relative ad un movimento transfrontaliero intenzionale da indicare nelle notifiche di cui al precedente paragrafo 1, lettera a) sono le informazioni di cui all'allegato I.

a) individuare organismi viventi modificati o specifici tratti potenzialmente in grado di esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana; e

b) adottare misure adeguate circa il trattamento dei suddetti organismi viventi modificati o di tratti specifici.

a) le informazioni pertinenti disponibili sulle quantità stimate e le caratteristiche e/o i tratti rilevanti dell'organismo vivente modificato;

b) informazioni sulle circostanze e sulla data stimata dell'emissione, nonché sull'uso dell'organismo vivente modificato nella parte di origine;

c) tutte le informazioni disponibili circa i potenziali effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e sulle possibili misure di gestione dei rischi;

d) tutte le altre informazioni pertinenti; e

e) l'indicazione di un punto di contatto per ulteriori informazioni.

4. Al fine di ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo significativo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, ciascuna delle parti contraenti nell'ambito della cui giurisdizione si verifica l'emissione dell'organismo vivente modificato di cui al precedente paragrafo 1, consulta immediatamente gli Stati interessati o potenzialmente tali in modo da metterli in grado di definire le opportune contromisure e prendere le necessarie iniziative, comprese misure di emergenza.

a) degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, o alla lavorazione, indichi chiaramente che essi "possono contenere" organismi viventi modificati e non sono destinati all'immissione deliberata nell'ambiente, nonché un punto di contatto per ulteriori informazioni. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, adotta una decisione sui requisiti particolareggiati necessari a tal fine, compresa la specificazione della loro identità ed ogni identificazione unica, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo;

b) degli organismi viventi modificati destinati ad uso confinato identifichi chiaramente questi ultimi come tali e specifichi tutti i requisiti relativi alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri, e il punto di contatto per ulteriori informazioni, compresi nome e indirizzo della persona e dell'istituzione cui gli organismi viventi modificati vengono consegnati;

c) degli organismi viventi modificati destinati all'immissione deliberata nell'ambiente della parte di importazione e di qualsiasi altro organismo vivente modificato che ricade nell'ambito del presente protocollo, li identifichi chiaramente come tali, ne specifichi l'identità e i tratti e/o le caratteristiche rilevanti, oltre ai requisiti relativi alla manipolazione, all'immagazzinamento, al trasporto e all'uso sicuri dei medesimi, indichi il punto di contatto per ulteriori informazioni e, come opportuno, il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, e contenga una dichiarazione circa la conformità del movimento ai requisiti previsti dal presente protocollo e applicabili all'esportatore.

3. La conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, valuta se e come elaborare criteri relativi alle pratiche di identificazione, manipolazione, imballaggio e trasporto, in consultazione con altri organismi internazionali pertinenti.

a) facilitare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali e giuridiche e le esperienze riguardanti gli organismi viventi modificati; e

b) assistere le parti contraenti nell'attuazione del protocollo, tenendo conto delle necessità specifiche di quelle tra esse che sono paesi in via di sviluppo, in particolare degli Stati meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari, dei paesi ad economia in transizione e di quelli che siano centri di origine e centri di diversità genetica.

2. Il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza costituirà uno degli strumenti attraverso cui diffondere le informazioni per i fini di cui al precedente paragrafo 1. Esso fornisce accesso alle informazioni messe a disposizione dalle parti contraenti e pertinenti ai fini dell'attuazione del protocollo. Esso fornisce anche accesso, ove possibile, ad altri meccanismi internazionali di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

3. Senza pregiudicare la protezione delle informazioni riservate, ciascuna parte contraente comunica al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza le informazioni che il presente protocollo prevede che siano ad esso comunicate e, inoltre:

a) le leggi, i regolamenti e le linee guida esistenti per l'attuazione del protocollo, nonché le informazioni richieste dalle parti contraenti nell'ambito della procedura di previo consenso informato;

b) gli accordi e le intese bilaterali, regionali e multilaterali;

c) le sintesi delle valutazioni dei rischi e delle analisi ambientali relative agli organismi viventi modificati effettuate ai sensi della normativa nazionale e realizzate in conformità dell'articolo 15, comprese, ove opportuno, le informazioni pertinenti circa i prodotti derivati dei suddetti organismi, in particolare, materiali lavorati derivati da organismi viventi modificati, che contengono nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia;

d) le sue decisioni finali circa l'importazione o l'emissione di organismi viventi modificati; e

e) le relazioni da essa inviate ai sensi dell'articolo 33, comprese quelle sull'applicazione della procedura di previo consenso informato.

4. Le modalità di funzionamento del centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, comprese le relazioni sulle sue attività, sono valutate e decise dalla conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, nella sua prima riunione, e successivamente riesaminate.

a) il nome e l'indirizzo del notificante;

b) una descrizione generale dell'organismo o degli organismi viventi modificati;

c) una sintesi della valutazione dei rischi relativa agli effetti sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana; e

d) tutti i metodi e i piani per le situazioni di emergenza.

a) promuovono e favoriscono la sensibilizzazione, l'istruzione e la partecipazione dei cittadini per quanto riguarda il trasferimento, la manipolazione e l'uso sicuri di organismi viventi modificati in relazione alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana. A tal fine le parti cooperano, come opportuno, con altri Stati ed organismi internazionali;

b) si impegnano a far sì che la sensibilizzazione e l'istruzione dei cittadini includano l'accesso alle informazioni sugli organismi viventi modificati individuati in conformità del presente protocollo e che potrebbero costituire oggetto di importazione.

2. Le parti contraenti, in conformità delle rispettive regole e norme, consultano i cittadini nell'ambito del processo decisionale relativo ad organismi viventi modificati e ne rendono noti i risultati, tutelando la riservatezza delle informazioni in conformità dell'articolo 21.

3. Ciascuna parte contraente si impegna ad informare i rispettivi cittadini circa le modalità di accesso al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza.

a) formula raccomandazioni su qualsiasi aspetto necessario all'attuazione del presente protocollo;

b) istituisce gli organismi sussidiari ritenuti necessari per l'attuazione del presente protocollo;

c) ricerca e utilizza, ove opportuno, i servizi e la cooperazione delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi e le informazioni da essi fornite;

d) stabilisce la forma e gli intervalli di trasmissione delle informazioni da inviare in conformità dell'articolo 33 del presente protocollo e valuta tali informazioni e le relazioni presentate da qualsiasi organismo sussidiario;

e) valuta e adotta, ove opportuno, modifiche del presente protocollo e dei suoi allegati, nonché ulteriori allegati del presente protocollo qualora siano ritenuti necessari per la sua attuazione; e

f) esercita le altre funzioni richieste ai fini dell'attuazione del presente protocollo.

5. Le regole di procedura della conferenza delle parti e le norme finanziarie della convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo, salvo decisione contraria presa all'unanimità dalla conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo.

6. La prima riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo è convocata dal segretariato in occasione della prima riunione della conferenza delle parti prevista successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo. Le successive riunioni ordinarie della conferenza delle parti, nell'ambito della quale si riuniscono le parti del presente protocollo, si tengono in occasione delle riunioni ordinarie della conferenza delle parti qualora quest'ultima, nella sua funzione di riunione delle parti del presente protocollo, non decida altrimenti.

7. Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti, con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo, si tengono ogniqualvolta da essa ritenuto necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle parti, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle altre parti dal segretariato.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché tutti gli Stati che ne sono membri o che godano presso di esse dello status di osservatori e non sono parti contraenti della convenzione possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo. Qualsiasi organismo o agenzia nazionale o internazionale, governativo o meno, competente nei campi disciplinati dal presente protocollo che abbia informato il segretariato della sua intenzione di partecipare a una riunione della conferenza delle parti con funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo in qualità di osservatore, può esservi ammesso, salvo parere contrario di almeno un terzo delle parti. Fatti salvi i casi in cui il presente articolo dispone altrimenti, l'ammissione e la partecipazione degli osservatori è soggetta alle regole di procedura di cui al precedente paragrafo 5.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Montreal, addì ventinove gennaio duemila.

Allegato I dell'allegato A

INFORMAZIONI RICHIESTE NELLE NOTIFICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, 10 E 13

a) Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l'esportatore.
b) Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l'importatore.
c) Nome e identità dell'organismo vivente modificato e classificazione nazionale, qualora esista, del relativo livello di biosicurezza nello Stato di esportazione.
d) Data o date previste per il movimento transfrontaliero, qualora note.
e) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o di acquisizione e caratteristiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali pertinenti alla biosicurezza.
f) Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora noti, dell'organismo ricettore e/o degli organismi parentali e una descrizione degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare.
g) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisto e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente alla biosicurezza.
h) Descrizione dell'acido nucleico o della modifica introdotta, della tecnica utilizzata e delle risultanti caratteristiche dell'organismo vivente modificato.
i) Uso previsto dell'organismo vivente modificato o dei prodotti da esso derivati, in particolare, materiali lavorati derivati da organismi viventi modificati contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia.
j) Quantità o volume dell'organismo vivente modificato da trasferire.
k) Una relazione previa esistente in materia di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dall'allegato III.
l) Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, l'eliminazione e le procedure di emergenza, qualora opportuno.
m) Situazione in termini regolamentari dell'organismo vivente modificato nello Stato di esportazione (ad esempio se è proibito o meno nello Stato di esportazione, se è soggetto ad altre restrizioni o se la sua emissione per uso generale è stata approvata) e, qualora l'organismo vivente modificato sia vietato nello Stato di esportazione, le ragioni di tale divieto.
n) Esito e finalità di qualsiasi notifica dell'esportatore inviata ad altri Stati relativamente all'organismo vivente modificato da trasferire.
o) Una dichiarazione circa la correttezza delle suddette informazioni.

Allegato II dell'allegato A

INFORMAZIONI RICHIESTE RELATIVE AGLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI DESTINATI ALL'USO DIRETTO NELL'ALIMENTAZIONE UMANA O ANIMALE O ALLA LAVORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11

a) Nome e informazioni utili per contattare chi richiede una decisione per l'uso nazionale.
b) Nome e informazioni utili per contattare l'autorità responsabile della decisione.
c) Nome e identità dell'organismo vivente modificato.
d) Descrizione della modificazione genetica, della tecnica utilizzata e delle risultanti caratteristiche dell'organismo vivente modificato.
e) Qualsiasi identificazione unica dell'organismo vivente modificato.
f) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisizione e caratteristiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali relativamente alla biosicurezza.
g) Centri di origine e centri di diversità genetica, qualora noti, dell'organismo ricettore e/o degli organismi parentali ed una descrizione degli habitat in cui tali organismi possono sopravvivere o proliferare.
h) Tassonomia, denominazione comune, punto di raccolta o acquisizione e caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori relativamente alla biosicurezza.
i) Usi approvati dell'organismo vivente modificato.
j) Una relazione sulla valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dall'allegato III.
k) Metodi suggeriti per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'uso sicuri, compresi l'imballaggio, l'etichettatura, la documentazione, l'eliminazione e le procedure di emergenza, ove opportuno.

Allegato III dell'allegato A

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Obiettivo
1. L'obiettivo della valutazione dei rischi, nell'ambito del presente protocollo, è individuare e valutare i potenziali effetti negativi degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica nel potenziale ambiente ricettore, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana.

Uso della valutazione dei rischi
2. La valutazione dei rischi è, tra l'altro, utilizzata dalle autorità competenti al fine di prendere decisioni con cognizione di causa in merito agli organismi viventi modificati.

Principi generali
3. La valutazione dei rischi è effettuata in maniera scientificamente corretta e trasparente e può avvalersi di pareri di esperti di, o orientamenti elaborati da, pertinenti organizzazioni internazionali.

4. La mancanza di certezza o di consenso sul piano scientifico non va necessariamente interpretata come indicatore di un particolare livello di rischio, di assenza di rischi o di un livello di rischio accettabile.

5. I rischi associati con gli organismi viventi modificati o i prodotti da essi derivati, in particolare materiali lavorati ottenuti da organismi viventi modificati e contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto attraverso l'uso della moderna biotecnologia, sono valutati nel contesto dei rischi che presentano gli organismi ricettori o parentali non modificati nel potenziale ambiente ricettore.

6. La valutazione dei rischi è effettuata caso per caso. Le informazioni richieste possono variare per natura e livello di dettaglio a seconda dell'organismo vivente modificato interessato, del suo uso previsto e del potenziale ambiente ricettore.

Metodologia
7. Il processo di valutazione dei rischi può, da un lato, portare alla necessità di ulteriori informazioni su argomenti specifici, che possono essere individuate e richieste nell'ambito del suddetto processo, mentre, dall'altro, le informazioni su altri argomenti possono in taluni casi non essere pertinenti.

8. Al fine di rispondere alle sue finalità una valutazione dei rischi comprende, come opportuno, le seguenti fasi:

a) individuazione di qualsiasi nuova caratteristica genotipica e fenotipica associata con un organismo vivente modificato che può esercitare effetti dannosi sulla diversità biologica nel potenziale ambiente ricettore, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana;

b) una valutazione della probabilità che tali effetti dannosi si producano, tenuto conto del livello e della natura dell'esposizione del potenziale ambiente ricettore all'organismo vivente modificato;

c) una valutazione delle conseguenze qualora tali effetti dannosi si verifichino;

d) una stima dei rischi complessivi che l'organismo vivente modificato presenta in base ad una valutazione della probabilità e delle conseguenze degli effetti dannosi individuati qualora si verifichino;

e) una raccomandazione circa il fatto che i rischi siano accettabili o gestibili compresa, ove necessario, l'individuazione di strategie atte a gestire tali rischi; e

f) in caso di incertezza sul livello dei rischi, la risposta può consistere nel richiedere ulteriori informazioni su aspetti specifici che sollevano preoccupazione oppure nell'applicare le opportune strategie di gestione dei rischi e/o monitorare l'organismo vivente modificato nell'ambiente ricettore.

Aspetti da valutare
9. A seconda dei casi, la valutazione dei rischi prende in esame i dati scientifici e tecnici pertinenti relativi alle caratteristiche che riguardano i seguenti aspetti:

a) organismo ricettore o organismi parentali. Le caratteristiche biologiche dell'organismo ricettore o degli organismi parentali, comprese informazioni sulla tassonomia, la denominazione comune, l'origine, i centri di origine e i centri di diversità genetica, qualora noti, ed una descrizione dell'habitat in cui gli organismi possono sopravvivere o proliferare.

b) Organismo o organismi donatori. Tassonomia e denominazione comune, provenienza e caratteristiche biologiche pertinenti degli organismi donatori.

c) Vettore. Caratteristiche del vettore, compresa la sua identità, se del caso, la sua provenienza o origine e la gamma degli ospiti.

d) Inserto o inserti e/o caratteristiche della modifica. Caratteristiche genetiche dell'acido nucleico inserito e della funzione che esso specifica e/o caratteristiche della modifica introdotta.

e) Organismo vivente modificato. Identità dell'organismo vivente modificato e differenze tra le caratteristiche biologiche di quest'ultimo e quelle dell'organismo ricettore o degli organismi parentali.

f) Rilevazione e identificazione dell'organismo vivente modificato. Metodi suggeriti di rilevazione e identificazione, loro specificità, sensitività ed affidabilità.

g) Informazioni relative all'uso previsto. Informazioni relative all'uso previsto dell'organismo vivente modificato, compresi usi nuovi o modificati rispetto all'organismo ricettore o agli organismi parentali.

h) Ambiente ricettore. Informazioni sull'ubicazione e le caratteristiche geografiche, climatiche ed ecologiche, comprese le informazioni pertinenti sulla diversità biologica e i centri di origine del potenziale ambiente ricettore.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3 DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

La Comunità europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare dell'articolo 175, a stipulare e ad adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La Comunità europea dichiara inoltre che ha già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione agli aspetti disciplinati dal presente protocollo e che presenterà e aggiornerà, come opportuno, un elenco di tali strumenti giuridici al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a) del protocollo.

La Comunità europea, è responsabile dell'adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono [...] contemplati dal diritto comunitario vigente.
L'esercizio della competenza comunitaria è soggetta, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.

tratto da europa.eu.int


Ratifica UE  - 2002/628/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

13 giugno 2003 - Palau è il 50° paese che ha ratificato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. Entro 90 giorni il protocollo entra in vigore, diventa legge.

Cartagena Protocol on Biosafety - Texts of the Protocol


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