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BASTA VELENI |
16 aprile 2003
Art. 79
Oggetto
1. Per informare la popolazione sulle tecniche di ingegneria genetica impiegate nella produzione in agricoltura e nell’industria alimentare, questo capo disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di un contrassegno riportante la dicitura “geneticamente non modificato” ai prodotti derivanti dalle produzioni agroalimentari
del Trentino.
2. Per il conferimento del contrassegno di cui al comma 1 relativo agli alimenti di origine animale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 84.
3. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia realizza iniziative di informazione anche sui rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dall’uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
Art. 80
Definizioni
1. Ai fini di questo capo sono considerati prodotti gli alimentari, i mangimi, le sementi, le piantine e i concimi prodotti in Trentino.
2. Si considerano prodotti geneticamente non modificati quelli che:
a) non sono costituiti da organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;
b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati;
c) non contengono ingredienti essenziali o additivi prodotti da o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l’obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;
d) sono stati prodotti senza l’impiego dell’ingegneria genetica;
e) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati o da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.
3. La contrassegnazione di un prodotto come geneticamente non modificato è conferita anche qualora la presenza di organismi geneticamente modificati non superi il limite fissato dalle norme comunitarie. Il regolamento di esecuzione di questo capo può ridurre detto limite secondo il progredire delle conoscenze scientifiche e al solo fine del rilascio del contrassegno.
Art. 81
Domande
1. Chi intende contrassegnare i propri prodotti come geneticamente non modificati presenta domanda alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono evidenziati i seguenti dati e dichiarazioni:
a) composizione del prodotto;
b) procedimento di produzione;
c) dichiarazione che il prodotto è geneticamente non modificato;
d) dichiarazione che il prodotto proviene dal Trentino.
2. All’istruttoria e alla definizione delle domande presentate e al rilascio del contrassegno con la dicitura “geneticamente non modificato” provvedono rispettivamente il comitato per i prodotti geneticamente non modificati
di cui all’articolo 82 e la struttura provinciale competente secondo le disposizioni previste dagli articoli
83, 84 e 85.
il testo integrale della legge: