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Principio di precauzione
Il principio di precauzione può essere invocato quando è necessario
un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la
salute umana, animale o vegetale, ovvero per la protezione
dell'ambiente nel caso in cui i dati scientifici non consentano una
valutazione completa del rischio. Esso non può essere utilizzato
come pretesto per azioni aventi fini protezionistici. Tale principio
viene soprattutto applicato nei casi di pericolo per la salute delle
persone.
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l32042.htm
ATTO
Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al
principio di precauzione
SINTESI
Il Trattato CE contiene un solo riferimento esplicito al
principio di precauzione, e più precisamente, nel titolo consacrato
alla protezione ambientale. Tuttavia, nella pratica, il campo
d'applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche
alla politica dei consumatori e alla salute umana, animale o
vegetale.
In assenza di una definizione del principio di precauzione nel
Trattato o in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua
risoluzione del 13 aprile 1999, ha chiesto alla Commissione di
elaborare degli orientamenti chiari ed efficaci al fine
dell'applicazione di detto principio. La comunicazione della
Commissione costituisce una risposta a questa domanda.
La fissazione di orientamenti comuni riguardanti l'applicazione del
principio di precauzione avrà anche ripercussioni positive a livello
internazionale.
Il principio è stato adottato in varie convenzioni internazionali ed
il suo concetto figura in special modo nell'Accordo sulle misure
sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Una definizione chiara del modo con cui la Comunità intende fare
ricorso al principio di precauzione per garantire un livello idoneo
di protezione ambientale e della salute può contribuire alle
discussioni già iniziate negli ambienti internazionali.
Nella sua comunicazione, la Commissione analizza rispettivamente i
fattori che provocano il ricorso al principio di precauzione e le
misure risultanti da un tale ricorso. Essa propone anche
orientamenti per l'applicazione del principio.
I fattori che originano il ricorso al principio di precauzione
Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere
invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un
fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati
tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma quando questa
valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente
certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro
generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la
valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio)
e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che
corrisponde alla presa di decisione.
La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere
invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può
in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.
Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo
quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli
effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici
disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.
Le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione
Per quanto riguarda le misure risultanti dal ricorso al principio di
precauzione, esse possono prendere la forma di una decisione di
agire o di non agire.
La risposta scelta dipende da una decisione politica, che è funzione
del livello di rischio considerato come "accettabile" dalla società
che deve sostenere detto rischio.
Quando agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche
sembra essere la risposta appropriata a un rischio in virtù
dell'applicazione del principio di precauzione, bisogna ancora
determinare la forma che deve prendere questa azione. Oltre
all'adozione di atti giuridici suscettibili di controllo giuridico,
tutta una serie di azioni è a disposizione dei responsabili
(finanziamento di un programma di ricerca, informazione del pubblico
quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo, ecc.).
In nessun caso la scelta di una misura dovrebbe basarsi su una
decisione arbitraria.
Orientamenti per il ricorso al principio di precauzione
Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio
di precauzione:
l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione
scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe,
nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado
d'incertezza scientifica;
qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio
di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del
rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della
valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa
dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle
varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.
Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona
gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di
precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:
la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione
ricercato;
la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe
o che fanno uso di approcci analoghi;
l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o
dall'assenza di azione;
il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.
L'onere della prova
Al di fuori delle regole che si applicano ai prodotti quali le
medicine, gli anticrittogamici o gli additivi alimentari, la
legislazione comunitaria non prevede un sistema di autorizzazione
preventivo all'immissione sul mercato dei prodotti. Nella maggior
parte dei casi, spetta pertanto all'utilizzatore, ai cittadini o
alle associazioni di consumatori di dimostrare il pericolo associato
a un processo o a un prodotto dopo che questo è stato immesso sul
mercato.
Secondo la Commissione, un'azione presa a titolo del principio di
precauzione può in taluni casi comportare una clausola d'inversione
dell'onere della prova sul produttore, il fabbricante o
l'importatore. Questa possibilità dovrebbe essere esaminata caso per
caso; la Commissione non preconizza l'estensione generale di un tale
obbligo a tutti i prodotti.
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...Difendiamo non con le parole, ma con i fatti, l’ambiente,
rimettiamo la Salute al primo posto, ricordiamo che la salute è un
bene che la nostra Costituzione ci riconosce come un diritto.
Cambiamo rotta, usiamo prudenza, riscopriamo il principio di
precauzione e di responsabilità, imbocchiamo la strada che Lorenzo
Tomatis ci ha, per tutta la sua vita, instancabilmente indicato: “adottare
il principio di precauzione e quello di responsabilità significa
anche accettare il dovere di informare, impedire l’ occultamento di
informazioni su possibili rischi, evitare che si consideri l’intera
specie umana come un insieme di cavie sulle quali sperimentare tutto
quanto è in grado di inventare il progresso tecnologico […] dando
priorità alla qualità della vita e all’equità sociale e ponendo il
mantenimento della Salute al di sopra dell’ interesse economico”...
Dr. Patrizia Gentilini -
Medico Onco-Ematologo ISDE -
Associazione Medici per l’Ambiente
Patrizia
Gentilini è nata a Faenza nel 1949, si è laureata in medicina e
chirurgia a Bologna nel 1975, specializzata in Oncologia a Genova
nel 1980 e poi in Ematologia a Ferrara nel 1988. Ha lavorato dal
1979 stabilmente in Oncologia presso l' ospedale di Forlì
occupandosi sia di Prevenzione-Diagnosi Precoce che di Terapia dei
tumori. A fine 2007 si è ritirata dall'esercizio attivo della
professione. Fa parte dell' Associazione contro Leucemie, Linfomi,
Mieloma (AIL) sezione Forlì-Cesena, con l’incarico di vice
presidente. Fa inoltre parte dell'Asociazione Medici per l'Ambiente
(ISDE Italia).
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