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........ quali sono i compiti delle
regioni in merito alla revisione delle autorizzazioni di
prodotti fitosanitari...... DECRETO
LEGISLATIVO 17 marzo 1995 , n. 194
Art. 17
(Controllo ufficiale dell'immissione in commercio e
dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari)
1. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri delle risorse
agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria,
commercio e artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno,
adotta piani nazionali annuali per il controllo ufficiale:
a) dei prodotti fitosanitari in circolazione, al fine di
accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dal presente
decreto e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione;
b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati
conformemente a tutte le indicazioni riportate nelle etichette,
in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie
nonche', ove possibile, dei principi di lotta integrata.
2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della
sanita', entro il 31 maggio di ciascun anno, i risultati delle
misure ispettive eseguite per la realizzazione dei piani annuali
di cui al comma 1.
3. Il Ministero della sanita' presenta ogni anno, entro il 31 luglio,
agli altri Stati membri e alla Commissione europea, una relazione
sui risultati delle misure ispettive eseguite durante l'anno
precedente.
4. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni,
adotta piani nazionali triennali per:
a) il controllo e la valutazione, mediante indagini coordinate
dall'Istituto superiore di sanita', di eventuali effetti
derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla
salute degli operatori addetti alla produzione, alla
distribuzione ed all'applicazione dei preparati stessi, nonche'
sulla salute della popolazione esposta a residui di sostanze
attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e
nell'ambiente;
b) il controllo e la valutazione, mediante indagini coordinate
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di
eventuali effetti dovuti all'utilizzazione dei prodotti
fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili, in
particolare sulle acque superficiali e sotterranee, nonche'
sugli organismi non bersaglio;
c) il controllo e la valutazione mediante indagini svolte
dall'Istituto superiore di sanita', di eventuali effetti dovuti
alla presenza simultanea di residui di piu' sostanze attive
nello stesso alimento o bevanda con particolare riferimento
agli alimentati per la prima infanzia soggetti a specifica
normativa al fine di individuare valori limite cumulativi
accettabili di detti residui, da definire ai sensi
dell'articolo 19.
5. Le Regioni e le Province autonome trasmettono i risultati dei
piani di cui al comma 4, lettera a), all'Istituto superiore di
sanita' e quelli di cui al comma 4, lettera b), all'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente.
6. L'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, ciascuno dell'ambito della propria
competenza, valutano i risultati di cui al comma 5 e formulano
pareri e proposte di eventuali misure cautelative ai Ministeri
interessati.
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